Esplora contenuti correlati

 

Speciale Elezioni Comunali 2023

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15.05.2023

 
Speciale Elezioni Comunali 2023
 

In questa pagina saranno pubblicati tutti gli avvisi e le informazioni inerenti il voto.

QUANDO SI VOTA
Il 14 maggio sarà possibile votare dalle ore 07:00 alle ore 23:00
Il 15 maggio sarà possibile votare dalle ore 07:00 alle ore 15:00

LISTE E PROGRAMMI AMMINISTRATIVI

Lista candidati "Sonnino: una Casa nel Comune" - Candidato a Sindaco Alice Lazzarini (SCARICA)

Programma amministrativo della Lista "Sonnino: una Casa nel Comune" - Candidato a Sindaco Alice Lazzarini (SCARICA) 

Lista candidati "Sonnino Insieme" - Candidato a Sindaco Gianni Carroccia (SCARICA)

Programma amministrativo della Lista "Sonnino Insieme" - Candidato a Sindaco Gianni Carroccia (SCARICA)

VOTO DOMICILIARE
A norma dell’art. 1 del Decreto Legge 03.01.2006, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.01.2006, n. 22, come modificato dalla Legge 07.05.2009, n. 46, gli elettori che, per grave infermità, si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno facoltà di chiedere la possibilità di votare al proprio domicilio.
L’ elettore deve far pervenire al Sindaco un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora fra martedì 4 aprile e lunedì 24 aprile 2023.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’A.S.L., non candidato né parente fino al quarto grado di candidati. Il predetto certificato non può avere data precedente al 13.02.2020, 45° giorno precedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio.

VOTO ASSISTITO
A norma dell’art. 55 del T.U. 30.03.1957, n. 361 e dell’art. 41 del D.P.R 16.05.1960, n. 570, modificati dalla Legge 05.02.2003, n. 17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale permanente (art.. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
L’ elettore affetto da grave infermità può farsi annotare, sulla propria tessera elettorale, facendone richiesta al comune di iscrizione elettorale, il diritto al voto assistito.
L’ esercizio di tale facoltà è consentito agli elettori nella cui tessera elettorale è inserita l’annotazione del “diritto al voto assistito” e a quelli che presentano una certificazione medica, rilasciata da funzionari medici designati dall’Azienda Sanitaria Locale, che attesti il diritto al voto assistito.
Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione di qualsiasi diritto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.